Lo Statuto dell'Associazione
A.B.B. – ASSOCIAZIONE BOTANICA BRESCIANA
STATUTO ASSOCIATIVO (Estratto), in vigore dal 21 Ottobre 1999
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 - Costituzione e Sede
Si è costituita un’Associazione naturalistica denominata: "Associazione Botanica Bresciana". L’Associazione ha sede in Brescia, Via F. Canevali 10. Essa è retta dal presente Statuto.
Art. 2 - Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere volontario è apolitica e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti all’accettazione delle norme del presente statuto e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi.
Art. 3 - Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 - Scopi dell’Associazione
Essa si propone di:- Diffondere la conoscenza botanica attraverso studi e ricerche;
- Organizzare riunioni, corsi formativi e proiezioni d’argomento botanico con particolare riguardo al territorio della nostra provincia;
- Promuovere mostre, conferenze, dibattiti, convegni sui diversi aspetti della Scienza botanica;
- Favorire la conoscenza delle branche naturalistiche legate alla botanica e stabilire contatti con altre associazioni naturalistiche italiane e straniere al fine di favorire scambi di notizie, d’informazioni, di materiale scientifico e di quanto altro possa rendersi utile all’aggiornamento e al progredire delle conoscenze e della ricerca scientifica;
- Favorire con ogni mezzo l’instaurarsi di una conoscenza ecologica improntata ad un consapevole rispetto della natura in tutte le sue manifestazioni.
TITOLO II
SOCI
Art. 5 - Requisiti dei soci
L’iscrizione all’Associazione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. I soci saranno classificati in due distinte categorie:- Soci onorari nominati in conformità a meriti particolari dal Consiglio Direttivo; essi sono esenti dal pagamento di qualsiasi quota associativa esclusivamente per l’anno di nomina (Il Consiglio può eleggere tra i Soci onorari un Presidente onorario).
- Soci ordinari che versano la normale quota sociale, annualmente fissata dal Consiglio e ratificata dall’Assemblea dei soci.
Art. 6 - Dovere dei soci
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. Le prestazioni degli associati sono gratuite, salvo il rimborso spese.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E AMMINISTRAZIONE
Art. 8 - Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- i Revisori dei conti;
- il Tesoriere;
- il Comitato Culturale.
Art. 9 - Partecipazione all’assemblea
L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all’assemblea, con diritto di voto e purché maggiorenni, tutti i soci in regola col pagamento della quota sociale.
Art. 10 - Convocazione dell’assemblea
L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio precedente, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso. L’assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- per decisione del Consiglio Direttivo che ne ravvisi la necessità;
- su richiesta motivata e firmata, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a cura della presidenza e con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, mediante invio di lettera ai soci con il giorno, l’ora, il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno.
Art. 11 - Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto (quorum costitutivo). In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno un quinto dei voti. L’assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi (quorum deliberativo). In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata a votare subito una seconda volta. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
Art. 12 - Forma di votazione dell’Assemblea
L’assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.
Art. 13 - Compiti dell’Assemblea
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere, ogni triennio, i membri del Consiglio Direttivo, e i membri del Collegio dei Revisori dei conti. A tale scopo sono indette elezioni tramite votazione su apposita scheda. Nella lista dei candidati saranno inseriti d’ufficio i rappresentanti uscenti del Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Revisori dei conti, inoltre tutti i soci che ne facciano espressa richiesta al Segretario, almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea. Potranno tuttavia essere votati ed eletti anche soci non in lista indicandone chiaramente il nome ed il cognome sulla scheda. Le preferenze non potranno superare il numero complessivo dei membri previsti per il nuovo Consiglio, diversamente la scheda sarà ritenuta nulla;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
In sede straordinaria
- deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto ai sensi dell’articolo 2 L.R. 28⁄96.
Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 (cinque) a 11 (undici) membri nominati dall’assemblea ordinaria. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Responsabile Organizzazione Escursioni, un Responsabile della Biblioteca, un Responsabile della Attività Scientifica e del Comitato Culturale. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo può:
- convocare l’assemblea ai sensi del precedente art. 10 del presente Statuto;
- deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’assemblea assumendo tutte le iniziative conseguenti;
- predisporre i bilanci consuntivi e preventivi e l’ordine del giorno da sottoporre all’assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l’ordinaria amministrazione;
- richiedere fondi e finanziamenti ad enti privati e pubblici;
- procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione dell’elenco dei soci;
- nominare, tra i propri componenti, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere nonché assegnare tutte le altre cariche sociali previste;
Art. 16 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno tre volte l’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti.
Art. 17 – Elezioni del Presidente
Il Presidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri eletti e dura in carica un triennio e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede a conferire l’incarico al Vice-Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.
Art. 18 – Compiti del Presidente
Il presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci, sia di terzi.
Art. 19 – Compiti del comitato culturale
Il comitato culturale svolge funzioni consultive in tutte le attività e le manifestazioni culturali dell’Associazione.
Art. 20 – Composizione del Comitato Culturale
Il Comitato Culturale è composto da almeno tre membri scelti dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri o tra persone socie o non socie. Gli eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione dei fondi dell’Associazione, ne cura la contabilità e conserva i libri contabili secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Art. 22 – Revisori dei conti
Ai Revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d’uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell’Associazione.
Art. 23 – Elezione dei Revisori dei Conti
I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea in numero di due e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
Art. 24 – Segretario dell’Associazione
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per un triennio tra i suoi componenti o anche tra persone non componenti il Consiglio, ma socie dell’Associazione. Il Segretario cura gli affari ordinari, provvede al disbrigo e alla firma della corrispondenza corrente, è responsabile della stesura e della conservazione dei verbali dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente.
TITOLO IV
PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI E BILANCI
Art. 25 – Entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalla quota d’iscrizione nella misura fissata dall’assemblea ordinaria;
- da versamenti volontari degli associati;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.
Art. 26 – Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è formato da tutti i beni acquistati, acquisiti o venuti in possesso dell’Associazione come da inventario e da eventuali avanzi di bilancio. Il patrimonio è di proprietà assoluta dell’Associazione e non potrà essere devoluto a finalità diverse da quelle previste dal presente statuto.
Art. 27 – Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari devono essere pagati in una unica soluzione entro il 30 Marzo di ogni anno; sono dovuti per tutto l’anno solare in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 Dicembre di ogni anno saranno considerati effettivi anche per l’anno successivo e sollecitati al versamento della quota annuale di associazione.
TITOLO V
CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 29 – Controversie
Qualsiasi controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di loro e l’associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori.
Art. 30 – Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deciso dall’Assemblea dei Soci convocati in seduta straordinaria con i voti di almeno tre quarti dei presenti aventi diritto al voto, tutto il materiale di cui al precedente art. 26 sarà ceduto gratuitamente ad enti pubblici o istituzioni culturali senza fini di lucro e che abbiano finalità compatibili con quelle dell’Associazione e comunque in conformità alle disposizioni vigenti.
Brescia 21 Ottobre 1999.